Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, nei confronti dei soggetti di cui all'
articolo 37 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, come disciplinata dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001. Sino a tale termine tali attribuzioni sono delegate allo Stato.
2. Gli effetti dell'articolo 5 decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea in ordine alle disposizioni ivi contenute e del relativo regolamento di esecuzione.