Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.
Art. 17
1. Per le finalitā previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di quindici unitā nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, sei con profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico e tre con profilo professionale di consigliere programmatico statistico.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole <<per un numero massimo di 73 unitā nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 12 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 5 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico>> sono sostituite dalle parole <<per un numero massimo di 88 unitā nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico>>.