Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.
Art. 16
 (Comandi di personale)
1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale, ai conseguenti nuovi adempimenti, l'Amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dieci unità.