Art. 11
(Quote sostitutive dei tributi soppressi)
1. A decorrere dall'anno 2000 sono devolute ad ogni Comune e ad ogni Provincia del territorio regionale quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai sensi dell'
articolo 27 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito al medesimo periodo come indicato dal Documento di programmazione economico- finanziaria.
2. Le somme dovute a ciascun Comune sono devolute, per l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 1999. Per la determinazione delle somme dovute alle Province si applicano le medesime modalitą, salvo quanto disposto dal comma 3.
4. Le quote sostitutive sono erogate in una o pił soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.