Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivitą produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.
Art. 11
 (Quote sostitutive dei tributi soppressi)
2. Le somme dovute a ciascun Comune sono devolute, per l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 1999. Per la determinazione delle somme dovute alle Province si applicano le medesime modalitą, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le somme spettanti a ciascuna Provincia sono devolute, per l'anno 2000, al netto della quota gią spettante allo Stato di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le quote sostitutive sono erogate in una o pił soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.