1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del
decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'
articolo 3, comma 153, della legge 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.