Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).
Art. 8
1. Al fine di attuare il programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata promosso dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, un fondo speciale, da gestire con contabilità separata da parte della predetta società in regime di mandato. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all'attuazione degli interventi relativi al predetto programma.
5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Istituto regionale Euromediterraneo "Euromed" per la realizzazione della conferenza euro-mediterranea e a sostegno di attività finalizzate allo sviluppo della cooperazione tra il Friuli- Venezia Giulia e i paesi del bacino del Mediterraneo.
6. Il finanziamento è concesso dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 12/1986, previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione con la quale è stabilito dettagliatamente il programma delle attività previste e il relativo preventivo di spesa, nonché le modalità, i tempi ed i termini per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al finanziamento di cui al comma 5, è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del medesimo.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 721 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l'istituzione della Commissione denominata "Via Maris" per il sostegno di attività promozionali anche a livello internazionale.
9. Le modalità di concessione ed erogazione dell'intervento di cui al comma 8 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
10. Per le finalità previste al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 722 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il premio "Senza confini" da destinare a personalità di rilievo internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione del premio medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
18. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
19. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
20. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai componenti delle Commissioni di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, costituite per le finalità di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, gli oneri relativi ai premi assicurativi per le polizze stipulate dai componenti stessi in relazione al rischio professionale per l'attività connessa allo svolgimento delle gare concernenti l'affidamento delle gestioni dei trasporti pubblici locali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12/1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari generali della Segreteria Generale della Giunta regionale.
22. Per le finalità di cui al comma 21, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 181 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Al fine di favorire la realizzazione di programmi di informazione e diffusione delle iniziative istituzionali della Regione e degli Enti regionali nonché di avvenimenti rilevanti sul piano sociale, economico, turistico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia per la diffusione delle notizie stesse anche attraverso le trasmissioni transfrontaliere prodotte dalla RAI. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 416 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di realizzare la nuova struttura funzionale, da destinare a sede degli uffici regionali, di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire con il Comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito accordo di programma.
28. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 27 sono affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune di Udine.
29. La nomina del commissario di cui al comma 28 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
31. Le spese per il personale distaccato dal Comune di Udine sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
33. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 28, è istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 28 medesimo.
34. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione dell'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché ulteriori fondi stanziati per l'attuazione delle opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 27, per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni, nonché per le spese generali di funzionamento.
35. Entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge è emanato apposito regolamento per l'amministrazione del fondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui ai commi da 27 a 34 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio per la gestione degli immobili.
36. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato di durata pari a quella prevista dal comma 29. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
37. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1510 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 39, specificamente motivate dal legale rappresentante in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. La concessione della fidejussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 4.000 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie alla Fondazione Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato ai sensi delle vigenti norme sul Fondo Unico per lo Spettacolo.
42. La domanda per la concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia fideiussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.
43. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore e sostenitore dell'Associazione per il Mittelfest, è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 300 milioni, ai fini della concessione all'Associazione stessa di anticipazioni bancarie, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato e di altri enti pubblici.
44. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 43 è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari è corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Associazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.
45. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dai commi 41 e 43 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1541 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. All'articolo 174, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/1994, le parole lt;<unitamente a quelli del sostituto di dichiarazione di imposta dovuti ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413>> sono sostituite dalle parole <<nonché per le esigenze connesse all'attività di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria>> e dopo le parole <<moduli e formulari>> sono inserite le parole <<ed altresì di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line>>.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.2.1.924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 302 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
52. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 303 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. Per il versamento agli aventi diritto delle somme indebitamente introitate a titolo di contributi sanitari è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.41.1.694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5002 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della finanza sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
61. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1670 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. Per i fini di cui al comma 62, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, anche in pendenza della sospensione dei procedimenti amministrativi correlati agli impegni assunti dalle competenti Direzioni, già disposta dalla Giunta medesima per intervenuta carenza della copertura finanziaria degli oneri relativi al trattamento e smaltimento dei fanghi, autorizza l'adeguamento dei progetti agli indirizzi di tutela ambientale imposti dal competente Ministero dell'ambiente in attuazione del decreto ministeriale del 24 gennaio 1996.
64. Restano fermi agli effetti contabili gli impegni già assunti dalle competenti Direzioni regionali dell'agricoltura e dell'ambiente con i decreti di concessione/delegazione amministrativa.
66. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, relativamente ad ulteriori somme da rimborsare per l'anno 1999, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 31.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 919 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Corrispondentemente è prevista la maggiore entrata di pari importo per l'anno 2000 sull'unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.
67. Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria INTERREG III di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 per la cooperazione transeuropea, per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le proprie società partecipate nelle quali vengono definiti i programmi delle attività, nonché le modalità di attuazione.
68. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui al comma 67 sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Il finanziamento è concesso previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione di cui al comma 67, che fissa le modalità di erogazione di tale finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.
69. Per le finalità di cui al comma 67, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. Per le finalità di cui al comma 70, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo, da erogare in via anticipata ed in unica soluzione, stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione. Il beneficio è cumulabile con altre provvidenze regionali.
85. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3432 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. In relazione a quanto previsto dai commi 91, 92 e 93, sono abrogate tutte le norme della legge regionale 18/1996 incompatibili con l'attribuzione alla Giunta regionale e agli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali delle funzioni attinenti alla gestione finanziaria, individuate dai commi medesimi.
96. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della composizione, dell'andamento e dell'efficacia della spesa regionale, la Giunta regionale presenta relazioni periodiche al Consiglio regionale e alle componenti interessate alle procedure della concertazione: le autonomie locali, le parti sociali, le autonomie funzionali.
97. Le relazioni ricognitive di cui al comma 96 sono predisposte dall'Ufficio di piano, con riferimento, di norma, alle date del 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre. Le relazioni sono articolate secondo le funzioni obiettivo definite dal Piano regionale di sviluppo. La relazione del mese di giugno forma parte integrante della Nota programmatica.
98.
All'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale stabilisce le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per quanto concerne l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1.>>.

99. Allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento dei prestiti contratti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito esistente.
101. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi in via continuativa di un soggetto, scelto tra banche ed intermediari finanziari, per la gestione attiva del debito regionale attraverso l'uso di strumenti finanziari da attivare, di volta in volta, in relazione alle condizioni del mercato finanziario, ai fini dell'ottimizzazione nel tempo della posizione complessiva dell'indebitamento della Regione.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata, avvalendosi del soggetto di cui al comma 101, alla ristrutturazione, totale o parziale, dei debiti contratti dai soggetti beneficiari di contributi regionali a totale sollievo dei relativi oneri di ammortamento.
106. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 1, dopo le parole <<a favore di>> sono aggiunte le parole <<Enti strumentali della Regione,>>.
107. All'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 5, dopo la parola <<agevolazioni,>> sono aggiunte le parole <<terreni, edifici e>>.
108. Al fine di supportare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa da parte delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare gli interventi finanziari a favore delle ATER medesime mediante cessione gratuita di beni immobili disponibili del patrimonio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
110. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita alle strutture amministrative regionali, ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate per ciascuna unità previsionale di base, con riferimento ai capitoli di spesa che la compongono, dal Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000.
112. L'Amministrazione regionale interviene nell'ambito della solidarietà internazionale, a favore delle Comunità regionali che hanno sede nello stato del Venezuela, colpito dagli eccezionali eventi calamitosi del dicembre 1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio degli affari amministrativi e contabili.
113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4180 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale interviene a favore della Associazione "Medici senza frontiere" per il progetto che si propone di fornire le medicine di base ai Paesi del Terzo Mondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
115. Per le finalità di cui al comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.15.1.889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 770 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.
116. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
117. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, della legge regionale 7/1988, la spesa iscritta nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.178 nonché i limiti di impegno iscritti nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.159, 8.1.24.2.163 e 8.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 3435, nonché rispettivamente 3251, 3254, 3259, 3281, 3282, 3284, 3285 e 3436 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono rideterminati nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, indicate nella Tabella I allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 18/2000
2 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 18/2000
3 Comma 67 sostituito da art. 7, comma 97, L. R. 4/2001
4 Comma 47 abrogato da art. 8, comma 54, L. R. 4/2001
5 Comma 48 abrogato da art. 8, comma 54, L. R. 4/2001
6 Comma 70 sostituito da art. 8, comma 14, L. R. 4/2001
7 Ai sensi dell'Art.7 comma 43 L.R. 23/2001 e a modifica di quanto stabilito dal comma 82 del presente articolo, gli adempimenti di cui al comma 79 sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza Giunta regionale.
8 Integrata la disciplina del comma 73 da art. 7, comma 23, L. R. 23/2001
9 Comma 103 sostituito da art. 7, comma 6, L. R. 23/2001
10 Comma 104 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 23/2001
11 Comma 105 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 23/2001
12 Parole aggiunte al comma 30 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2002
13 Parole aggiunte al comma 34 da art. 2, comma 2, L. R. 13/2002
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
16 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
17 Comma 70 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
18 Comma 83 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
19 Comma 109 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
20 Abrogato il comma 91, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21 Abrogato il comma 92, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22 Comma 70 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
23 Comma 71 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
24 Comma 95 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
25 Parole soppresse al comma 86 da art. 17, comma 1, L. R. 18/2004
26 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
27 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
28 Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
29 Comma 54 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
30 Comma 55 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
31 Comma 56 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
32 Comma 57 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
33 Comma 58 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
34 Comma 59 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
35 Comma 111 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
36 Comma 73 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
37 Comma 74 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
38 Comma 75 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
39 Comma 76 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
40 Comma 77 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
41 Comma 78 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
42 Comma 79 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
43 Comma 80 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
44 Comma 81 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
45 Comma 82 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
46 Parole aggiunte al comma 77 da art. 15, comma 21, L. R. 18/2011
47 Comma 86 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
48 Comma 87 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
49 Comma 88 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
50 Comma 89 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
51 Comma 90 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012
52 Comma 75 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2012
53 Comma 77 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 16/2013
54 Parole sostituite alla lettera b) del comma 75 da art. 40, comma 1, L. R. 21/2013
55 Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera mm), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
56 Parole sostituite al comma 73 da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
57 Comma 75 sostituito da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.