Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).
Art. 4
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio einterventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3610 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 282 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'effettuazione degli studi di fattibilità individuati ed ammessi al finanziamento statale dalla delibera del CIPE 6 agosto 1999, n. 135. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla delibera del CIPE sono demandati all'Ufficio di piano - Servizio delle analisi dei progetti.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 271 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1.931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 860 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all'entrata di pari importo assegnata dallo Stato.
10. Al fine di promuovere la diversificazione produttiva ed il recupero alla fruizione ambientale e sociale di aree degradate e dismesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la redazione di uno studio preliminare per il risanamento ed il recupero dell'utilizzo termale dell'area delle "Terme romane" nella zona Lisert del Comune di Monfalcone. A tal fine è destinata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 10 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Monfalcone per il recupero produttivo e ambientale dell'area e delle strutture denominate "Terme romane" in zona Lisert. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.9.2.170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle quote dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
14. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.21.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1980 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2261 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell'ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, viene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.28 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2256 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
23. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), della legge regionale 6/1998, le funzioni in materia di educazione ambientale e le relative attività informative svolte dal Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaReA), con sede in Colloredo di Montalbano, così come previste dal Programma triennale 1994/1996 per la tutela ambientale e definite con deliberazioni della Giunta regionale, sono trasferite all'ARPA e organizzate nell'ambito delle attività preposte alla documentazione ed informazione, con autonomia tecnica ed amministrativa, definita dal regolamento di cui all'articolo 10 della predetta legge regionale 6/1998, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16. Il personale operante presso il LaReA alla data dell'1 ottobre 1999 è trasferito all'ARPA con decorrenza dall'1 aprile 2000. A decorrere da tale data sono altresì trasferite le attrezzature ed i beni in uso per le funzioni predette.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede in Colloredo di Montalbano, un finanziamento di lire 500 milioni per l'acquisto, il recupero ambientale ed il riuso a fini agricoli di cave dismesse presenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale e valorizzazione paesaggistica.
25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili. Il finanziamento può essere concesso in via anticipata sulla base della presentazione del progetto esecutivo finalizzato all'intervento proposto da approvarsi preliminarmente dall'Amministrazione provinciale di Udine.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2203 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, riguardante l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, è assegnato all'ARPA un finanziamento di lire 150 milioni per lo studio, da eseguirsi in collaborazione con l'Università degli studi di Udine, di una cartografia informatizzata, su base topografica, delle porzioni di territorio dove le situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sono particolarmente evidenti, nonché per la definizione dei programmi di azione obbligatoria di tutela delle acque dall'inquinamento. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2262 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni del mutuo da stipulare ai sensi del comma 29. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.
32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.
33. Per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di cui al comma 31 continuano ad applicarsi le competenze previgenti.
34. Con la medesima decorrenza la funzione sanzionatoria di cui al decreto legislativo 152/1999 è trasferita alle Province territorialmente competenti, con introito dei relativi proventi fermo restando il vincolo di destinazione di legge. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
36. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
37. Considerata l'esigenza di rapportare i principi e le norme recate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle realtà esistenti in materia sul territorio regionale e al fine di favorirne la più rapida e coordinata attuazione, è dato mandato alla Giunta regionale di presentare entro il mese di febbraio 2000 un apposito disegno di legge di recepimento nel rispetto dei seguenti indirizzi:
b) analisi della possibilità di rideterminazione degli ambiti, come già definiti in via amministrativa, con l'individuazione di un ambito regionale unico e l'eventuale previsione di subambiti;
c) alternatività della convenzione e del consorzio obbligatorio quali strumenti di attivazione dell'Autorità d'ambito;
d) individuazione di un regime temporale transitorio finalizzato alla razionalizzazione della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
e) individuazione di norme, anche di prelazione, tendenti a favorire l'accorpamento di tutti i soggetti gestori;
f) individuazione di strumenti che mantengano in capo all'Amministrazione regionale il governo generale sul corretto utilizzo della risorsa, sulla economicità della gestione dell'ambito o dei singoli ambiti e sulla tariffa con tendenza all'omogeneità sul territorio.
39. È autorizzata l'utilizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, già assegnate, per un ammontare complessivo di lire 2.000 milioni, al Fondo regionale per la protezione civile, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre, nonché 5, 6 e 7 ottobre 1998, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare il completamento dei progetti relativi alla realizzazione di viabilità forestale, per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, prevista dai programmi finanziati dal Fondo investimenti ed occupazione (FIO) per gli anni 1983, 1984 e 1985 ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale delle foreste - Servizio della tutela del suolo montano.
41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2990 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. L'Amministrazione regionale promuove l'inventario dei prati stabili naturali della pianura al fine di garantire la più alta biodiversità in termini di habitat e di specie floristiche.
49. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, i maggiori introiti pari a lire 8.500 milioni, che si prevede di accertare al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, sono destinati, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al finanziamento del Fondo sociale istituito presso ciascuna Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili e in relazione al disposto di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
50. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 2000, di lire 3.800 milioni per l'anno 2001 e di lire 24.000 milioni per l'anno 2002, relativa per gli anni 2000 e 2001 a parte della revoca di spesa di cui al comma 51, e per l'anno 2002 ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopracitato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle ATER e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 2000, di lire 3.800 milioni per l'anno 2001, di lire 24.000 milioni per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e l'arredo urbano e in relazione al disposto di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 7/1999, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
53. Per le finalità previste dall'articolo 80 della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:
a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;
c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;
d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;
e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;
f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
59. Per le finalità di cui al comma 58 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 90 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3284 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
61. I contributi di cui al comma 60 possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per la contrazione di un mutuo per le finalità previste dal comma 60 al Comune di Trieste, in caso di retrocessione dell'immobile al medesimo.
62. Qualora l'intervento sia realizzato tramite la contrazione di un mutuo, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, ne sono determinate in via preventiva le condizioni.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 700 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3380 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre:
a) dal Comune di Gorizia per la ristrutturazione dell'immobile denominato "Villa Richter" da destinare a finalità culturali ed educative, fino all'ammontare annuo massimo di lire 500 milioni;
b) dal Comune di Porcia per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Villa Correr-Dolfin" da destinare a centro culturale polifunzionale con attività ricettiva di supporto, fino all'ammontare annuo massimo di lire 400 milioni;
c) dal Comune di Casarsa della Delizia per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Palazzo Conte Burovich" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;
d) dal Comune di Sacile per la ristrutturazione, conservazione e messa a norma dell'immobile denominato "Palazzo Biglia", per l'ammontare annuo di lire 200 milioni;
e) dal Comune di Grado per il recupero statico/funzionale della Basilica paleocristiana S. Maria delle Grazie e del battistero per garantirne la fruibilità pubblica, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;
f) dalla Fondazione Museo carnico di Tolmezzo per il restauro, la conservazione e la messa a norma dell'immobile denominato "Palazzo Campeis", fino all'ammontare annuo massimo di lire 50 milioni;
g) dal Comune di Sequals per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Villa Carnera" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;
h) dal Comune di Montereale Valcellina per il completamento della ristrutturazione dell'immobile denominato "Palazzo Toffoli" da destinare a centro di riferimento culturale e museale mandamentale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni.
65. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 64. Le domande per tali contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredate della deliberazione esecutiva con cui i Comuni e la Fondazione Museo carnico di Tolmezzo dispongono l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e, limitatamente agli immobili da acquistare, di una perizia di stima.
66. L'erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 64 è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.750 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 3.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 36, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e per le finalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101.
72. Per le finalità di cui al comma 71, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1, è autorizzata la spesa di lire 14.490 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3719 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 73.
75. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 71, 72 e 76 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.
76. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 285.510 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 73 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, rispettivamente suddivisa in quota capitale ed interessi come di seguito indicato:
78. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 dal comma 77, lettere a) e b), fa carico per lire 24.465.236.838, suddivisa in ragione di lire 11.847.572.319 per l'anno 2001 e di lire 12.617.664.519 per l'anno 2002 all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1584 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per lire 35.534.763.162, suddivisi in ragione di lire 18.152.427.681 per l'anno 2001 e di lire 17.382.335.481 per l'anno 2002 all'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1565 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2003 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecniciagli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 77 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 2.200 milioni per l'anno 2000 per la realizzazione di un'arteria di collegamento tra lo svincolo di accesso alla zona fieristica e l'incrocio tra le strade provinciali n. 88 "di Ceresetto" e n. 59 "di Brazzacco", ad est di Martignacco, allo scopo di ottimizzare l'accesso e l'esodo veicolare dalla zona medesima. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.
81. Per le finalità di cui al comma 80 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3732 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. Il contributo di cui al comma 82 può essere anche destinato a coprire le spese, in linea capitale e per interessi, sostenute dall'Azienda a fronte di un mutuo da stipulare con istituti di credito autorizzati per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 82.
84. Le condizioni relative al mutuo da contrarsi sono determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a fronte dell'operazione di mutuo di cui al comma 83.
87. Per le modalità di erogazione e rendicontazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modifiche. Nel caso di mutuo, si provvederà all'erogazione previa presentazione del relativo contratto stipulato dall'Azienda, sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.
88. Per le finalità di cui al comma 82 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3798 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
89. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 85 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere ai proprietari originari, o agli eredi legittimi, dei terreni già trasferiti in proprietà a titolo di permuta al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, allora interessati dal riordino fondiario avviato in comune di Vivaro, i terreni regionali a suo tempo assegnati dal citato Ente a medesimo titolo e non ancora trasferiti in proprietà.
91. Il trasferimento in proprietà degli immobili di cui al comma 90 avviene senza conguaglio alcuno, positivo o negativo, per le parti in causa.
92. Gli oneri per il trasferimento, fatti salvi quelli per legge a carico dell'Amministrazione regionale, sono a carico dei soggetti di cui al comma 90.
93. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli immobili regionali da trasferire e gli aventi diritto.
94. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 90 avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che costituisce titolo valido per le trascrizioni immobiliari e per le volture catastali dei beni regionali trasferiti.
95. Gli oneri di cui al comma 92 di pertinenza dell'Amministrazione regionale, per l'importo complessivo di lire 50 milioni, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1452 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
97. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 67, della legge regionale 4/1999, come sostituto dal comma 96, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3865 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 100, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi del mutuo che il Comune assumerà per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei ponti stradali della strada comunale San Martino - Villa Manin di Passariano.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3717 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
102. Per le finalità di cui al comma 101 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3904 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 34 da art. 11, comma 12, L. R. 13/2000
2 Parole sostituite al comma 82 da art. 5, comma 150, L. R. 4/2001
3 Parole sostituite al comma 105 da art. 5, comma 145, L. R. 4/2001
4 Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 63, L. R. 4/2001
5 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 1, L. R. 16/2001
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/2001
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2001
8 Parole aggiunte al comma 20 da art. 6, comma 12, L. R. 3/2002
9 Parole sostituite al comma 60 da art. 6, comma 41, L. R. 3/2002
10 Parole sostituite al comma 64 da art. 15, comma 36, L. R. 13/2002
11 Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2002
12 Integrata la disciplina del comma 20 da art. 18, comma 6, L. R. 13/2002
13 Parole sostituite al comma 29 da art. 4, comma 16, L. R. 23/2002
14 Parole aggiunte al comma 55 da art. 4, comma 82, L. R. 1/2005
15 Parole soppresse al comma 68 da art. 4, comma 138, L. R. 1/2005
16 Comma 43 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
17 Comma 44 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
18 Comma 45 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
19 Comma 46 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
20 Comma 47 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
21 Parole sostituite al comma 82 da art. 4, comma 35, L. R. 15/2005
22 Parole aggiunte al comma 15 da art. 6, comma 31, L. R. 2/2006
23 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 6, comma 32, L. R. 2/2006
24 Comma 48 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
25 Comma 68 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007
26 Comma 69 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007
27 Comma 104 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
28 Comma 105 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
29 Comma 106 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
30 Comma 107 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
31 Comma 108 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
32 Comma 15 sostituito da art. 4, comma 11, L. R. 9/2008
33 Comma 32 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 16/2008
34 Comma 32 ter aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 16/2008
35 Comma 101 interpretato da art. 6, comma 5, L. R. 12/2009
36 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 3, comma 33, lettera c), L. R. 24/2009
37 Comma 32 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38 Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
39 Comma 15 sostituito da art. 4, comma 30, L. R. 22/2010
40 Comma 82 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 22/2010
41 Integrata la disciplina del comma 82 da art. 5, comma 27, L. R. 22/2010
42 Vedi la disciplina transitoria del comma 86, stabilita da art. 5, comma 28, L. R. 22/2010
43 Parole aggiunte al comma 55 da art. 9, comma 23, L. R. 22/2010
44 Comma 55 sostituito da art. 4, comma 64, L. R. 11/2011
45 Comma 56 sostituito da art. 4, comma 64, L. R. 11/2011
46 Comma 56 bis aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011
47 Comma 56 ter aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011
48 Comma 56 quater aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011
49 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 81, L. R. 11/2011
50 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 91, L. R. 27/2012
51 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 93, L. R. 27/2012
52 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 98, L. R. 27/2012
53 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 32, L. R. 27/2012
54 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 405, lettera b), L. R. 27/2012
55 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 10, comma 89, L. R. 27/2012
56 Comma 56 sostituito da art. 4, comma 15, L. R. 6/2013
57 Comma 56 bis sostituito da art. 4, comma 15, L. R. 6/2013
58 Vedi la disciplina transitoria del comma 55, stabilita da art. 4, comma 16, L. R. 6/2013
59 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 15, L. R. 23/2013
60 Parole soppresse al comma 56 da art. 30, comma 2, L. R. 13/2014
61 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 31, comma 6, L. R. 13/2014
62 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 31, comma 12, L. R. 13/2014
63 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 4, L. R. 27/2014
64 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 11, L. R. 27/2014
65 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 16, L. R. 27/2014
66 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 24, L. R. 27/2014
67 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 28, L. R. 27/2014
68 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 32, L. R. 27/2014
69 Parole sostituite al comma 56 da art. 4, comma 91, lettera a), L. R. 27/2014
70 Parole aggiunte al comma 56 bis da art. 4, comma 91, lettera b), L. R. 27/2014
71 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 7, comma 56, L. R. 27/2014
72 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 9, comma 1, L. R. 25/2015
73 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 21, L. R. 33/2015
74 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 26, L. R. 33/2015
75 Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 32, L. R. 33/2015
76 Parole aggiunte al comma 55 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 25/2016
77 Parole sostituite al comma 55 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 25/2016
78 Parole sostituite al comma 56 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 25/2016
79 Comma 56 bis sostituito da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 25/2016
80 Comma 56 bis 1 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 25/2016
81 Comma 56 bis 2 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 25/2016
82 Comma 56 ter sostituito da art. 5, comma 8, lettera e), L. R. 25/2016
83 Comma 56 ter 1 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera f), L. R. 25/2016
84 Comma 56 quater sostituito da art. 5, comma 8, lettera g), L. R. 25/2016
85 Integrata la disciplina del comma 56 bis .1 da art. 5, comma 9, L. R. 25/2016
86 Parole aggiunte al comma 56 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
87 Comma 56 .1 aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
88 Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 31/2017
89 Integrata la disciplina del comma 56 .1 da art. 5, comma 2, L. R. 31/2017
90 Integrata la disciplina del comma 56 bis 2 da art. 5, comma 2, L. R. 31/2017
91 Derogata la disciplina del comma 56 bis 2 da art. 5, comma 3, L. R. 44/2017
92 Parole soppresse al comma 56 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
93 Parole soppresse al comma 56 .1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
94 Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 4, comma 2, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
95 Comma 56 ter sostituito da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
96 Parole aggiunte al comma 56 quater da art. 4, comma 2, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
97 Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 81, comma 1, L. R. 8/2022
98 Comma 103 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.