1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 91 a 94, 98 e 99, da 106 a 113, da 137 a 140, da 153 a 155, da 183 a 185 e 212, relativamente ai capitoli 1350, 1352, 7650, 7681, 7710 e 8020 della Tabella F allegata alla presente legge, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunitā economica europea secondo le modalitā di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.