Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitą regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitą tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitą, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Sezione IV
 Disposizione in materia di risorse idriche
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010