Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
<<5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.
5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.>>.
Art. 22
(Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti natatori)