Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitą regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitą tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitą, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 53
 (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e
funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio
disponibile dei Comuni)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici gią facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.