Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitą regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitą tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitą, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 4
(Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee
all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24
della
legge regionale 53/1981)
3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 22, L. R. 10/2001