Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitą regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitą tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitą, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
2 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 20/2013 , per effetto dell'abrogazione dell'art. 9 L.R. 24/1999. Risulta invece abrogato, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della citata L.R. 20/2013, l'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 che disponeva l'abrogazione della L.R. 24/1999 dall' 1 gennaio 2014.