Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 1
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 10/2001
2 Articolo sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 10/2002
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 20/2002
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 24, L. R. 15/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 1/2007
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 67, L. R. 22/2010
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 11/2011
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 23, L. R. 14/2012
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
12 Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 20, L. R. 33/2015
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 31, L. R. 13/2021
15 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2023 . Tale disposizione si applica alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11/2023.