Art. 11
(Norme di coordinamento)
2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attivitā consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attivitā deliberante.