Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Gestione ed esercizio dell'attivitą venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 20/2001
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 20/2001
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 10/2003
4 Comma 5 sostituito da art. 14, comma 2, L. R. 10/2003
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2003
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2003
7 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 12 ottobre 2005, n. 392, l'illegittimita' costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole <<quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2>> in quanto in contrasto con l'art. 19, comma 2, L. 157/1992.
8 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui agli artt. 40 e 47, comma 2, della medesima legge regionale.