﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 13 settembre 1999

      , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nel settore sanitario e delle politichesociali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  l'anno  1999 restano a carico  degli  enti  di appartenenza  gli  oneri  relativi al  personale  sanitario, svolgente attività attribuite all'Agenzia regionale per  la protezione  dell'ambiente (ARPA) ai  sensi  dell'articolo  3 della  legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nelle more  della adozione   dei  provvedimenti  di  trasferimento  di   detto personale all'ARPA previsti dall'articolo 23 della  medesima legge  regionale  6/1998,  come modificato  dall'articolo  6 della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per il finanziamento degli oneri di cui al comma  1 è  autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore  spesa  di  lire 9.000  milioni  a carico del capitolo 4355  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001   e   del  bilancio  per  l'anno  1999,   il   cui stanziamento  è elevato di pari importo. Al relativo  onere si  provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale  iscritto  al capitolo 9700 del precitato  stato  di previsione  della  spesa (partita n.  30  dell'elenco  n.  6 allegato ai bilanci predetti).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Qualora al trasferimento del personale  di  cui  al comma 1 si addivenisse nel corso dell'anno 1999, gli enti di provenienza   e   l'ARPA  provvederanno  direttamente   alla regolazione   dei  rapporti  finanziari  in   relazione   al finanziamento di cui al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da  parte del Governo).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante trasferimento agli Enti locali, per gli interventi di loro competenza previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nella misura del 60 per cento dei fondi attribuiti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, nella misura del 40 per cento dei fondi attribuiti.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 bis. </span>Per perseguire l'attuazione dei piani di controllo delle nascite, attraverso la sterilizzazione, come previsto dalla legge 281/1991, i fondi statali di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni, in forma singola e associata, secondo quanto previsto dal regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), a copertura delle spese, ritenute ammissibili, destinate agli interventi di sterilizzazione.<p><span style="">(2)</span><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 ter. </span>I fondi di cui al comma 5, lettera b), sono trasferiti ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane sulla base del regolamento che disciplina il trasferimento dei fondi di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis avviene secondo le modalità di cui al regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 20/2012.<p><span style="">(4)</span><span style="">(10)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6 bis. </span>Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Ai  sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera  b),  e comma  2,  lettera b), del decreto legislativo  19  novembre 1998,  n. 432, sono acquisite al bilancio regionale le quote di spettanza della Regione a valere sui contributi, previsti dall'articolo  1 del medesimo decreto legislativo  432/1998, per  le  spese  relative  alle  ispezioni  ed  ai  controlli veterinari. Le somme riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sono  destinate nell'esercizio successivo alle spese per  il potenziamento   delle   attività   di   controllo   ed   il coordinamento  del  piano residui del  servizio  veterinario regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Per  l'acquisizione  al  bilancio  regionale  delle somme  di  cui al comma 9 e la loro destinazione alle  spese ivi previste, sono istituiti:<p style="text-align: justify;">a)    nello   stato   di  previsione  dell'entrata   del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno  1999  -  al titolo III -  categoria  3.5  -  il capitolo  967  (3.5.0)  con  la  denominazione  &lt;&lt; Quote   di spettanza  regionale dei contributi per  le  spese  relative alle  ispezioni ed ai controlli veterinari, da destinare  al potenziamento   delle   attività   di   controllo   ed   al coordinamento  del piano residui &gt;&gt; e con lo stanziamento  di lire 45.000.000 per l'anno 1999;</p><p style="text-align: justify;">b)    nello   stato  di  previsione  della   spesa   del precitato bilancio pluriennale - a decorrere dall'anno  2000 -  alla rubrica n. 20 - programma 0.13.2 - spese correnti  - categoria 1.4 - sezione VIII - per memoria il capitolo  4553 (1.1.148.2.08.08) con la denominazione &lt;&lt; Spese del  servizio veterinario  regionale per il potenziamento delle  attività di controllo e il coordinamento del piano residui &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  all'Associazione EMET un contributo straordinario di  lire 200 milioni da destinare all'acquisto dell'immobile in cui ha attualmente sede la Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Il contributo di cui al comma 11 è erogato in  via anticipata  nella misura dell'ottanta per cento  sulla  base del contratto preliminare mentre all'erogazione del saldo si provvede a presentazione del contratto definitivo che dovrà pervenire entro un anno dall'emanazione del provvedimento di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Sull'immobile  per  il  quale   è   concesso   il contributo  regionale  di  cui al  comma  11  è  costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   11   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 4844 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  20 - programma  0.13.5  -  spese d'investimento  -  categoria 2.4 - sezione  VIII  -  con  la denominazione  &lt;&lt; Contributo  straordinario  all'Associazione EMET  per  l'acquisto  dell'immobile  sede  della  Comunità alloggio  di  Torreano  di  Martignacco  e  del  terreno  di pertinenza &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 200  milioni  per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Per  la concessione di un sussidio all'Associazione nazionale   famiglie  di  fanciulli  ed  adulti   subnormali (ANFFAS),  sezione di Udine, finalizzato alla  copertura  di spese  relative  all'accoglimento  in  colonie  marine,   è autorizzata  la spesa di lire 50 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 4780 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato  di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Nelle more della predisposizione del secondo  piano a medio termine e della preparazione di un apposito progetto obiettivo  per  le  problematiche  dei  soggetti  autistici, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   concedere all'Associazione   Bambini  e  autismo   di   Pordenone   un contributo straordinario &lt;&lt; una tantum &gt;&gt; di lire 100 milioni, finalizzato  ad  iniziative  da  attuare,  coinvolgendo   le istituzioni sanitarie del territorio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   16   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 4793 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  20 - programma  0.13.4  -  spese correnti   -  categoria  1.6  -  sezione  VIII  -   con   la denominazione  &lt;&lt; Contributo  straordinario  all'Associazione Bambini  e  autismo di Pordenone per iniziative  da  attuare coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  all'ANFFAS, sezione di Trieste, un contributo  di lire  150  milioni  per  il  completamento  dei  lavori   di ampliamento  ed adeguamento alle normative di legge  vigenti del Centro di via Monte San Gabriele.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   18   è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 4933 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  20 - programma  0.13.5  -  spese d'investimento  -  categoria 2.4 - sezione  VIII  -  con  la denominazione &lt;&lt; Contributo all'ANFFAS, sezione  di  Trieste, per   il   completamento  dei  lavori  di   ampliamento   ed adeguamento  alle normative di legge vigenti del  Centro  di via  Monte San Gabriele &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire  150 milioni per l'anno 1999.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 6 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 5 da  art. 8, comma 17, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 5 bis sostituito da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p></body></html>