Legge regionale 13 settembre 1999 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 8

(Interventi nel settore sanitario e delle politichesociali)

1. Per l'anno 1999 restano a carico degli enti di appartenenza gli oneri relativi al personale sanitario, svolgente attività attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nelle more della adozione dei provvedimenti di trasferimento di detto personale all'ARPA previsti dall'articolo 23 della medesima legge regionale 6/1998, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni a carico del capitolo 4355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

3. Qualora al trasferimento del personale di cui al comma 1 si addivenisse nel corso dell'anno 1999, gli enti di provenienza e l'ARPA provvederanno direttamente alla regolazione dei rapporti finanziari in relazione al finanziamento di cui al comma 2.

4. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante trasferimento agli Enti locali, per gli interventi di loro competenza previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 per:

a) l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nella misura del 60 per cento dei fondi attribuiti;

b) il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, nella misura del 40 per cento dei fondi attribuiti.

(1)(8)

5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi.

(2)

5 ter. I fondi di cui al comma 5, lettera b), sono trasferiti ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane sulla base del regolamento che disciplina il trasferimento dei fondi di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(3)

6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata.

(4)

6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

(5)

7.

( ABROGATO )

(6)

8.

( ABROGATO )

(7)

9. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, sono acquisite al bilancio regionale le quote di spettanza della Regione a valere sui contributi, previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo 432/1998, per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari. Le somme riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate nell'esercizio successivo alle spese per il potenziamento delle attività di controllo ed il coordinamento del piano residui del servizio veterinario regionale.

10. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme di cui al comma 9 e la loro destinazione alle spese ivi previste, sono istituiti:

a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 967 (3.5.0) con la denominazione << Quote di spettanza regionale dei contributi per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari, da destinare al potenziamento delle attività di controllo ed al coordinamento del piano residui >> e con lo stanziamento di lire 45.000.000 per l'anno 1999;

b) nello stato di previsione della spesa del precitato bilancio pluriennale - a decorrere dall'anno 2000 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VIII - per memoria il capitolo 4553 (1.1.148.2.08.08) con la denominazione << Spese del servizio veterinario regionale per il potenziamento delle attività di controllo e il coordinamento del piano residui >>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione EMET un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare all'acquisto dell'immobile in cui ha attualmente sede la Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza.

12. Il contributo di cui al comma 11 è erogato in via anticipata nella misura dell'ottanta per cento sulla base del contratto preliminare mentre all'erogazione del saldo si provvede a presentazione del contratto definitivo che dovrà pervenire entro un anno dall'emanazione del provvedimento di concessione.

13. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 11 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4844 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione EMET per l'acquisto dell'immobile sede della Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

15. Per la concessione di un sussidio all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), sezione di Udine, finalizzato alla copertura di spese relative all'accoglimento in colonie marine, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

16. Nelle more della predisposizione del secondo piano a medio termine e della preparazione di un apposito progetto obiettivo per le problematiche dei soggetti autistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone un contributo straordinario << una tantum >> di lire 100 milioni, finalizzato ad iniziative da attuare, coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4793 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone per iniziative da attuare coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANFFAS, sezione di Trieste, un contributo di lire 150 milioni per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4933 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo all'ANFFAS, sezione di Trieste, per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 6 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Comma 8 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013

Derogata la disciplina del comma 5 da art. 8, comma 17, L. R. 6/2013