Legge regionale 13 settembre 1999 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. All'onere complessivo di lire 86.228.278.211 per l'anno 1999 derivante dalla presente legge in relazione ai seguenti elementi:

a) alla maggiore spesa di lire 4.705.436.401 derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella << B >> approvata con l'articolo 3;

b) alle maggiori autorizzazioni di spesa per complessive lire 81.522.841.810, previste dall'articolo 8, commi 14, 15, 17 e 19, dall'articolo 9, commi 1, 13 e 16, dall'articolo 11, escluso il comma 21, lettera b), dall'articolo 12, dall'articolo 13, comma 1 - limitatamente all'importo di lire 2.277.011.894 - commi 11, 12, 15, 21, 28, 31, 34, 41, 43 e 45, dall'articolo 15, comma 56, e dall'articolo 17, si provvede come segue:

a) per lire 84.515.611.759 con l'utilizzo del saldo finanziario di cui all'articolo 1;

b) per lire 1.667.666.452 con la maggiore entrata di pari importo derivante dalla variazione prevista dalla tabella << A >> approvata con l'articolo 2;

c) per lire 45.000.000 con l' entrata di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a).