Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 5
 (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 5/1999 e
atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati
nell'esercizio 1998)
1.
All'articolo 12 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
<< 1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 10/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1999-2001 è autorizzata la stipulazione di mutui sino alla concorrenza di lire 529.164.173.441, suddivisi in ragione di lire 299.289.334.473 per l'anno 1999, di lire 140.874.838.968 per l'anno 2000 e di lire 89.000.000.000 per l'anno 2001.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati nell'anno 1998 ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 4, per adeguarne i contenuti, in funzione della loro attivazione per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, comma 5 - limitatamente all'importo di lire 4.840 milioni - commi da 6 a 14, comma 15 - limitatamente all'importo di lire 80.000 milioni - e commi da 16 a 21, ad intervenuta definizione, con esito positivo, del ricorso della Regione avverso la ricusazione del visto di legittimità sui decreti di approvazione dei contratti preliminari medesimi.