2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati nell'anno 1998 ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 1998, n. 4, per adeguarne i contenuti, in funzione della loro attivazione per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, comma 5 - limitatamente all'importo di lire 4.840 milioni - commi da 6 a 14, comma 15 - limitatamente all'importo di lire 80.000 milioni - e commi da 16 a 21, ad intervenuta definizione, con esito positivo, del ricorso della Regione avverso la ricusazione del visto di legittimità sui decreti di approvazione dei contratti preliminari medesimi.