Art. 14
(Incorporazione della Segreteria generale straordinaria
nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi
tecnici)
3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Segreteria generale straordinaria, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
4. La figura del Segretario generale straordinario di cui all'
articolo 2 della legge regionale 53/1976 è soppressa. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale straordinario in relazione alle competenze al medesimo attribuite, la menzione si intende riferita al Direttore del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici di cui al comma 2.
Note:
1 Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.