﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 27 agosto 1999

      , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ordinamento  delle Aziende territoriali  per  l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni  alla  legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di  edilizia residenziale pubblica.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Stato giuridico e trattamento economico del personale)<p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Il  rapporto  di  lavoro del  personale  dipendente delle  ATER  è regolato su base contrattuale collettiva  ed individuale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   In  sede  di  prima applicazione, al personale  non dirigente  delle  ATER è applicato il contratto  collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende  aderenti a  Federcasa-Aniacap,  mentre al personale  dirigente  viene applicato  il contratto collettivo nazionale di  lavoro  dei dirigenti  delle Aziende aderenti alla CISPEL,  fatto  salvo quanto  disposto,  per  il Direttore, dall'articolo  10.  La Giunta    regionale,   con   adeguata   motivazione,    può successivamente  disporre l'applicazione di altro  contratto nazionale o regionale ritenuto più  idoneo ad esclusione di quello  applicato  al  comparto  unico  del pubblico impiego regionale  e  locale  del  Friuli-Venezia   Giulia,  di  cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre  1998,  n. 13.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Con  regolamento  interno  vengono  stabilite   le attribuzioni  e  le  responsabilità  dei  dirigenti  e   le modalità  di  reclutamento del personale, ivi  compreso  il Direttore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Entro  sei mesi dall'approvazione dello statuto  le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione  della dotazione  organica sono consentite le assunzioni necessarie per  coprire  esclusivamente  le  posizioni  previste  dalle piante  organiche, già approvate dagli IACP, resesi vacanti per   quiescenza   e   riconosciute   essenziali   per    il funzionamento delle ATER.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Il  personale  non  dirigente  che  risultasse  in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in  materia  di  mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso Enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le  medesime  procedure  possono  essere  applicate anche  al  personale non dirigente che ne  faccia  richiesta entro  sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Entro  sei mesi dall'avvenuta determinazione  della pianta  organica  le  ATER  promuovono  appositi  corsi   di formazione ed aggiornamento professionale del personale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 1/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione del presente articolo, disposta dall'art. 9, c. 111, L.R. 27/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, c. 1, lett. a), L.R. 20/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.</p></p></body></html>