﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 27 agosto 1999

      , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ordinamento  delle Aziende territoriali  per  l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni  alla  legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di  edilizia residenziale pubblica.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Vigilanza)<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Le  ATER  sono  sottoposte  alla  vigilanza  della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e  ai  servizi tecnici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento  della  loro  produttività  e  del  pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La  Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia  e  ai  servizi  tecnici,  può  richiedere  in qualsiasi  momento l'invio di qualunque atto adottato  dalle ATER   e  disporre  ispezioni  e  controlli  ai  fini  della vigilanza di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Le   deliberazioni  adottate   dalle   ATER   sono immediatamente esecutive. Devono essere trasmesse all'organo di  vigilanza,  ai  fini di mera comunicazione  informativa, quelle riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i  piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile  e manutentiva,   le   piante   organiche   e   gli   incarichi dirigenziali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   In  caso  di  impossibilità di  funzionamento,  di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti,  di gravi  irregolarità  omissive  e  contabili  rilevate   dal Collegio  sindacale,  ovvero nel caso di  rilevanti  perdite derivanti  dall'attività  di  gestione,  con  decreto   del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il Consiglio di amministrazione  può essere  sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria delle ATER  fino  alla nomina dei nuovi organi e comunque  per  un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    I   bilanci  sono  pubblicati  per  estratto   sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione del presente articolo, disposta dall'art. 9, c. 111, L.R. 27/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, c. 1, lett. a), L.R. 20/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.</p></p></body></html>