Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 4
1. Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.
2. In particolare le ATER provvedono a:
a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell'edilizia residenziale universitaria, di cui all'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
c) realizzare, per conto degli Enti locali e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonch il patrimonio di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;
e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;
g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di capitale o partecipare a società di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie;
h) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano;
m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 12, L. R. 12/2009
2 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
3 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
4 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.