Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 19
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.
3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il Direttore.
4. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione della dotazione organica sono consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli IACP, resesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per il funzionamento delle ATER.
5. Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso Enti locali.
6. Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.
7. Entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della pianta organica le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 1/2000
2 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
3 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
4 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.