Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 14
2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonch degli altri organi collegiali operanti all'interno delle ATER, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.
3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.
5. Gli importi delle indennità di carica e di quelle di presenza, previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta. Le indennità di carica di cui al comma 1 vengono aggiornate ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/2013
4 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.