Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 11
3. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonch al principio di buon andamento.
4. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.
6. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
8. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 20/2013
4 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 20/2013
5 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 20/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 20/2013
7 Si vedano anche le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 20/2013 in ordine all'istituzione e alle attribuzioni del Collegio unico dei revisori dei conti, nonché alle conseguenti modifiche di denominazione.
8 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.