Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 1
1. La Regione disciplina il settore dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso una gestione economica, con le finalità di allargare il mercato delle locazioni, di salvaguardare e valorizzare il patrimonio esistente, di realizzarne di nuovo favorendo interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica, di tutelare gli utenti e le categorie meno abbienti, di determinare effetti calmieratori del mercato privato delle locazioni abitative, di sostenere l'edilizia mediante entrate anche non contributive.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge definisce il nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.