Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 13
1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i richiedenti di cui all'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La Commissione provvede altresì alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi.
3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 29/2015
4 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.