Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie)

1. . Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6.

(1)(3)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2017