Art. 5
(Tartufaie controllate)
1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.
2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.