Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019
Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
Art. 18
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale.
(1)
Note:
1
Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 28/2017