Art. 17
(Raccolta a fini didattici e scientifici)
1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalitą didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietą.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2006
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 28/2017