Art. 14
(Autorizzazione alla raccolta)
1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneitą di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 4, L. R. 17/2006
2 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 28/2017