Legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di istruzione e cultura.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005 , a decorrere dalla data di approvazione del Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunitą allo studio universitario, come stabilito dall'art. 43, c. 2 della medesima L.R. 12/2005.