Art. 6
(Concessione di contributi)
1.Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 24/2006