Legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Societą di Mutuo Soccorso.
Art. 3
 (Attribuzione di funzioni)
1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 4/2001
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2002
3 Comma 2 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.