Art. 2
(Riconoscimento di interesse locale)
1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Societą di Mutuo Soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Societą stesse la qualifica di << interesse locale >>.
2. Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i beni culturali appartenenti alle Societą di Mutuo Soccorso nel territorio regionale.