Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce il particolare ruolo delle Società di Mutuo Soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.
2. A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è assicurato il sostegno al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.