Art. 14
(Prestiti obbligazionari)
1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto di autonomia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'
articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. L'ammontare dei prestiti è determinato con legge finanziaria.
3. La Giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni.
Art. 14 bis
(Spese monitoraggio mercato finanziario)
1.L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.
2.Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell'intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 31, L. R. 2/2006
Art. 15
(Acquisizione di rating)
1. Ai fini dell'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a società di rating di livello internazionale l'assegnazione di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche di ciascun prestito.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione e l'aggiornamento del programma di emissione obbligazionaria a medio termine di cui all'articolo 14, ivi comprese quelle per l'assistenza professionale e le quotazioni.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 17, L. R. 15/2005