Art. 9
(Società di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. Nel caso in cui il bando di gara preveda la costituzione di una società per azioni, del collegio sindacale della stessa deve far parte un rappresentante, nominato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4.
3. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10.