Legge regionale 06 luglio 1999, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2006

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.
Art. 2
 (Ambito operativo e strumenti di programmazione)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli- Venezia Giulia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purché direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
5. Qualora i soggetti promotori di cui all'articolo 5, comma 3, presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente ad un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 1/2000
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 1/2000
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 12/2006