Legge regionale 06 luglio 1999, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2006

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.
Art. 19
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 2, e 12, comma 2, fanno carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1424 (2.1.264.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 9 - programma 0.29.2 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - Categoria 2.6 - Sezione X - con la denominazione << Oneri per garanzie relative alle operazioni di finanziamento di opere di iniziativa privata (Project financing) >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 13 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
3. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a carico del capitolo 8529 (2.1.235.5.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 27 - programma 0.19.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato >> e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 11 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
4. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1425 (1.2.243.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 9 - programma 0.29.2 - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la nascita di gruppi di acquisto di polizze per assicurare il rischio della inesigibilità dei crediti, nonché allo scopo di abbattere il costo dei servizi assicurativi medesimi >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 12 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).