Art. 14 bis
(Spese monitoraggio mercato finanziario)
1.L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.
2.Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell'intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 31, L. R. 2/2006