Art. 14
(Prestiti obbligazionari)
1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto di autonomia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'
articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. L'ammontare dei prestiti è determinato con legge finanziaria.
3. La Giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni.