Art. 11 bis
1.Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed assumere iniziative di formazione e divulgazione degli strumenti previsti dalla presente legge per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche.
2.Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale che individua modalità e termini di realizzazione.
3.Gli adempimenti connessi alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono demandati al Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 4/2001