Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, attraverso l'ampliamento della capacità finanziaria ovvero l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché di sostenere l'occupazione e i settori produttivi nel Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di risorse collettive raccolte nel territorio regionale, la Regione interviene, direttamente o indirettamente, con l'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge.