Art. 17
(Interventi a sostegno dei rischi di impresa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario per l'anno 1999 ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la nascita di gruppi d'acquisto di polizze per assicurare il rischio della inesigibilità dei crediti, nonché allo scopo di abbattere il costo dei servizi assicurativi in parola.
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono subordinate alla stipula di una convenzione tra il consorzio beneficiario e l'Amministrazione regionale. La convenzione contiene le direttive dell'Amministrazione per l'impiego dei finanziamenti, nonché l'obbligo per il consorzio di una relazione annuale sull'impiego dei fondi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnate lire 900 milioni per i consorzi di garanzia fidi tra imprese artigiane, lire 900 milioni per i consorzi garanzia fidi tra imprese industriali, lire 200 milioni per i consorzi garanzia fidi tra le imprese del commercio, servizi e turismo.