Art. 1
(Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti
residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, di soggetti
iscritti all'AIRE di uno dei Comuni della regione, nonché
di imprese aventi sede legale nella regione)
1. Nell'assegnazione dei contributi a carico del bilancio regionale, erogati direttamente o indirettamente, possono essere introdotti ulteriori criteri di priorità a favore dei soggetti residenti o, in caso di imprese, aventi sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni, nonché a favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fine di coniugare l'occupazione con la permanenza in regione della manodopera locale, e a difesa dei gravi problemi occupazionali, per le categorie di cui alla
legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, la Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, può assegnare ulteriore priorità nella concessione dei contributi alle imprese che assumano lavoratori residenti in regione da almeno due anni oppure risultino iscritti all'AIRE di uno dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 27, L. R. 3/2002