﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 26 aprile 1999

      , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni  di semplificazione amministrativa  per  il contenimento  della  spesa pubblica, connesse  alla  manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in  materia di  finanziamenti  ad Enti locali e regionali  ed  ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SOPPRESSIONE DI ENTI REGIONALI</span></p><a name="art7"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   7</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 9 da art. 8, comma 59, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 11 da art. 8, comma 29, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 10/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Soppressione dell'IRFoP)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     L'Istituto    regionale   per    la    formazione professionale  (IRFoP)  istituito  con  legge  regionale  18 maggio   1978,   n.   42  e  successive   modificazioni   ed integrazioni è soppresso a partire dall'1 settembre 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente legge decadono gli organi dell'IRFoP di cui all'articolo  30 della  legge  regionale  42/1978  e  nelle  loro  competenze subentra il Commissario di cui al comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Con  decreto del Presidente della Giunta regionale, su   proposta   dell'Assessore  regionale  alla   formazione professionale, contestualmente all'entrata in  vigore  della presente legge, viene nominato un Commissario con il compito di  adottare  gli  atti  necessari  alla  residua  attività dell'Istituto  e  di  liquidare  il  medesimo,  secondo   le direttive impartite dalla Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   In  relazione  alle  esigenze  funzionali  connesse alla  residua attività dell'Istituto, si provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre  1997,  n. 31,  alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo  professionale didattico in servizio presso l'IRFoP, affinché la Direzione regionale dell'organizzazione  e  del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Al  Commissario spetta un'indennità mensile  lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'IRFoP.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    In  relazione  alla  soppressione  dell'IRFoP,  il contributo  straordinario  per  la  costruzione  all'interno dell'Istituto  stesso di un sistema di qualità  finalizzato ad    ottenere   la   relativa   certificazione,    previsto dall'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla  parte di  attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Entro  il termine di cui al comma 1, con successiva legge  regionale  si  dispone in  ordine  all'autorizzazione all'Amministrazione   regionale  a  perseguire,   in   forma societaria, finalità di formazione nel settore  pubblico  e privato  ed  al  riordino  delle competenze  in  materia  di interventi formativi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Adempimenti per la liquidazione dell'IRFoP)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Il  Commissario di cui all'articolo  8,  a  seguito della  soppressione dell'Istituto, adotta gli atti necessari alla  residua  gestione  dell'Ente e  invia  alla  Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:<p style="text-align: justify;">a)   entro  il  31 ottobre 2001 lo stato di  consistenza dei   beni   mobili,   registrati  e  non,   di   proprietà dell'Istituto, da attribuire all'Amministrazione  regionale, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 42/1978 e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;</p><p style="text-align: justify;">b)   entro   il   31   gennaio  2002  il   bilancio   di liquidazione  dell'Istituto al 31 ottobre 2001  e  lo  stato delle attività in corso alla medesima data.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    La   Giunta  regionale  provvede  all'approvazione degli  atti  di cui al comma 1 e detta le direttive  per  il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi e  la  conclusione dell'attività di gestione e  finanziaria dell'Istituto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Intervenuta   l'approvazione,   il    Commissario provvede  alla  conclusione delle attività di  liquidazione con     l'attribuzione    delle    attività     finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  alla liquidazione, il Commissario si avvale di personale messo  a disposizione dalla Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per  motivate esigenze l'attività di  liquidazione può  essere  prorogata  con decreto  del  Presidente  della Giunta regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo  7,  comma 9,  è  autorizzata la spesa di lire 50 milioni  per  l'anno 1999  a  carico  del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01)  che  si istituisce  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno  1999,  alla rubrica n. 1 - programma  0.32.3  - spese  correnti  -  Categoria 1.4. -  Sezione  I  -  con  la denominazione  "Spese  per il pagamento  dell'indennità  di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per  i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di  lire 50 milioni per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo  8,  comma 5,  è  autorizzata la spesa di lire 50 milioni  per  l'anno 1999  a  carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01)  che  si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti  alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3.  (di  nuova istituzione  nella rubrica) - spese correnti Categoria  1.4. Sezione  I  -  con la denominazione "Spese per il  pagamento dell'indennità   di   carica  al  commissario   liquidatore dell'Istituto  regionale  per  la  formazione  professionale (IRFoP)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   All'onere  complessivo  di  lire  100  milioni  per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e  2  si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo  globale  iscritto al capitolo  9710  dello  stato  di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita  n.  99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).</p></p></p></body></html>