Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

Art. 9

(Adempimenti per la liquidazione dell'IRFoP)

1. Il Commissario di cui all'articolo 8, a seguito della soppressione dell'Istituto, adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Ente e invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro il 31 ottobre 2001 lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Istituto, da attribuire all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 42/1978 e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b) entro il 31 gennaio 2002 il bilancio di liquidazione dell'Istituto al 31 ottobre 2001 e lo stato delle attività in corso alla medesima data.

2. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 1 e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Istituto.

3. Intervenuta l'approvazione, il Commissario provvede alla conclusione delle attività di liquidazione con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2002.

4. Per lo svolgimento dei compiti connessi alla liquidazione, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione.

5. Per motivate esigenze l'attività di liquidazione può essere prorogata con decreto del Presidente della Giunta regionale.